CHI SIAMO
Statuto Sociale
Fondata nel 1977, la nostra società ha cambiato il proprio nome nel dicembre del 2013, ma lo spirito aggregativo resta quello di sempre
Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita in Trecate (NO), in Piazza Marconi 2, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione sportiva dilettantistica Atletica Trecate”.
Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera ed in particolare al podismo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente di promozione e/o della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, dell’ente di promozione sportiva e/o della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
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Articolo 5 - Diritti dei soci
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Articolo 6 - Decadenza dei soci
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Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
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Articolo 9 - Diritti di partecipazione
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Articolo 10 - Assemblea ordinaria
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Articolo 11 - Validità assembleare
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Articolo 12 - Assemblea straordinaria
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Articolo 13 - Consiglio direttivo
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Articolo 14 - Dimissioni
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Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
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Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario – Il tesoriere
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Articolo - 20 Il rendiconto
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Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio
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Articolo 23 - Sezioni
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Articolo 24 - Clausola compromissoria
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Articolo 25 - Scioglimento
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Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.